Pubblicare
un libro
Per
poter pubblicare un libro, un editore deve tenere presenti
alcuni adempimenti formali.
Iscrizione al Registro pubblico generale
delle opere protette
Ai sensi della legge sul diritto dautore(legge
633/1941)l'editore deve depositare un esemplare di ogni
sua pubblicazione presso il Servizio II - Diritto d'autore.
Osservatorio dello spettacolo. Raccordo delle attività
istituzionali, Dipartimento per lo spettacolo e lo sport,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Via della Ferratella in Laterano 51, 00184 Roma
Apposizione del codice ISBN su ogni volume
Il codice ISBN soddisfa lesigenza di un sistema
universale di codifica dei libri. Maggiori informazioni
al riguardo sono disponibili sul sito www.isbn.it.
Consegna delle copie d'obbligo
Per effetto dellemanazione del DPR 3 maggio 2006
n. 252, entrato in vigore il 2 settembre 2006 la disciplina
del deposito legale dettata dalla legge 374/1939 (che
prevedeva il deposito da parte degli stampatori delle
opere a stampa di quattro esemplari alla Prefettura
della Provincia nella quale aveva sede l'officina grafica
e di un esemplare alla locale Procura della Repubblica)
è stata abrogata. Anche la disciplina del deposito
delle pubblicazioni di carattere tecnico e scientifico
prevista dallart. 23 del D.L.Lgt. 82/1945 è
stata abrogata.
La nuova disciplina dettata dal DPR 3 maggio 2006 n.
252 in attuazione della legge 15 aprile 2004 n. 106
è contraddistinta dei seguenti fondamentali aspetti:
- in primo luogo, loggetto del deposito non è
più solo costituito dalle opere a stampa, ma
da tutti i documenti destinati alluso pubblico
e fruibili mediante la lettura, lascolto e la
visione, qualunque sia il processo tecnico di produzione,
di edizione o di diffusione [...]. Oltre ai tradizionali
libri e periodici dovranno essere depositati, fra gli
altri, i documenti sonori e video, i documenti diffusi
su supporto informatico e i documenti diffusi in Internet;
- sono investiti dallobbligo direttamente gli
editori delle opere a stampa (ovvero i produttori dei
documenti di altro tipo), mentre gli stampatori assumono
lobbligo solo in mancanza delleditore
- con riguardo alla opere a stampa e ai documenti su
supporto informatico (ad eccezione dei documenti sonori
e video, dei film, dei documenti fotografici e di grafica
darte su supporto informatico che sono sottoposti
ad un regime particolare) il deposito dovrà essere
effettuato (anche a mezzo posta) entro 60 giorni dallimmissione
in commercio presso:
- una copia alla
Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- una copia alla
Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- due copie allistituto
regionale di riferimento in relazione alla sede del
soggetto obbligato al deposito (da individuare con decreto
del Ministero per
i beni e le attività culturali; fino al momento
dellemanazione del decreto occorre fare riferimento
allelenco di biblioteche dal R.D. 1550/1932)
- In relazione alle pubblicazioni di contenuto giuridico
è necessario il deposito di una ulteriore copia
alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della
Giustizia. Nel caso di pubblicazioni tecnico/scientifiche
a stampa occorre anche depositare una copia al CNR (v.
infra).
- Con riguardo ai documenti diffusi tramite rete informatica
il DPR ha previsto lavvio di una sperimentazione
su base volontaria, sulla base di accordi da assumere
con lo stesso Ministero. Il secondo comma dellart.
37 stabilisce che la sperimentazione debba coinvolgere
prioritariamente la raccolta delle tipologie di documenti
riportare nelle lettere da a) a d) dello stesso comma:
- documenti che assicurino
la continuità della collezione già avviate,
anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
- documenti concernenti
la produzione scientifica delle università, dei
centri di ricerca e delle istituzioni culturali;
- documenti elaborati
e messi in rete da soggetti pubblici;
- documenti relativi
a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero
contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri
siti.
I risultati della sperimentazione, che saranno vagliati
dalla Commissione per il deposito legale prevista dallo
stesso DPR, saranno presi in considerazione per la redazione
di altro DPR che dovrà fissare la disciplina
a regime del deposito dei documenti on-line.
In
relazione alle pubblicazioni tecnico-scientifiche (o
meglio, alle pubblicazioni strettamente inerenti
alle aree della scienza e della tecnica: art.
6, comma 3, legge 106/2004) il beneficiario del deposito
- naturalmente aggiuntivo e non sostitutivo rispetto
a quello che interessa le Biblioteche Nazionali e a
quelle locali - continua ad essere il CNR con la differenza,
rispetto alla precedente normativa, che per ottenerne
copia il Consiglio dovrà farne espressa richiesta
alleditore/produttore e dovranno essere definiti
specifici accordi con lo stesso soggetto.
Per le informazioni di maggior dettaglio rinviamo ad
unattenta lettura del DPR 252/2006 in combinato
disposto con la legge 106/2004.
Istituzione
del Registro dell'editore
A decorrere dal 2 settembre 2006 non è più
obbligatoria la tenuta del registro delle opere pubblicate.
Sempre a seguito infatti dellentrata in vigore
del DPR 3 maggio 2006 n. 252 è stata abrogata
la normativa che stabiliva tale obbligo.
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